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LA RESISTENZA AL FUOCO PER LE ATTIVITA' RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE
Secondo il DM 09/04/1994 nelle attività esistenti i requisiti di resistenza al fuoco vanno valutati con l'applicazione dei valori mini sotto riportati:

La resistenza al fuoco è una delle fondamentali strategie di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza della costruzione in caso di incendio. Essa si esprime in minuti e riguarda la capacità portante in caso di incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un elemento strutturale nonchè la capacità di compartimentazione rispetto all'incendio per gli elementi di separazione sia strutturali, come muri e solai, sia non strutturali, come porte e tramezzi.
La classificazione REI è un indice di tempo che misura quanto un elemento strutturale è resistente al fuoco. Si esprime in minuti, ad esempio REI 60, REI 90, REI 120, ecc.. dove il numero indica il tempo in minuti durante il quale l'elemento manterrà la sua stabilità meccanica, non permetterà il passaggio delle fiamme e dei gas caldi e offrirà un adeguato isolamento termico in caso di incendimento con questa classificazione resisterà per 120 minuti (2 ore) al fuocoo.
Esempi:
- REI 60: un muro o una porta con questa classificazione è progettato per resistere al fuoco per almeno 60 minuti, mantenendo la stabilità, l'ermeticità e l'isolamento termico durante l'incendio.
- REI 120: un elemento con questa classificazione resisterà per 120 minuti (2 ore) al fuoco.
Ne consegue che gli elementi strutturali di un edificio che hanno una buona classificazione REI contribuiscono a limitare la diffusione dell'incendio e proteggere le persone e le cose in caso di emergenza. Inoltre, questi elementi possono essere cruciali per consentire l'evacuazione in sicurezza e per resistere al fuoco fino all'intervento dei vigili del fuoco.
Secondo il D.M. 30/11/1983 l'altezza antincendio antincendio è l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitato e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, aa livello del piano esterno più basso. Quindi pù è alto l'edificio e più le sue strutture portanti dovranno resistere al fuoco.
In alternativa a quanto stabilito dalla tabella sopra è consentito che gli elementi strutturali portanti e separanti garantiscano una resistenza al fuoco R/REI secondo quanto indicato nella seguente tabella:

(*) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività;
(**) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo.
Gli addetti non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art.3 della legge 28 novembre 1996, n.609 (Gazzetta Ufficiale n.281 del 30 novembre 1996) a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998 (s.o. n.64 alla Gazzetta Ufficiale n.81 del 7 aprile 1998). La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento deve essere verificata ogni 2 anni da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n.609.
E' comunque fatta salva la facoltà di ricorrere all'istituto della deroga di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37 ( Gazzetta Ufficiale n.57 del 10 marzo 1998) per l'approvazione di misure alternative diverse od aggiuntive a quelle indicate, quali ad esempio l'installazione di un impianto di spegnimento automatico, che rendano ammissibili classi di resistenza al fuoco inferiori a quelle riportate.
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